La personalità giuridica nelle A.S.D.: procedure, regole e modalità semplificata

La scelta di acquisire la personalità giuridica permette all’Associazione sportiva Dilettantistica (di seguito A.S.D.) di essere titolare di diritti e obblighi in via autonoma rispetto ai soggetti che lo compongono o lo amministrano, generando un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti pur mantenendo la democraticità della struttura.

Ai componenti il Consiglio Direttivo, o nel caso, a tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, non può essere richiesto, dai creditori dell’associazione, il pagamento per i debiti contratti da quest’ultima. Gli associati rispondono delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti ma non può essere richiesto loro, dai creditori dell’associazione il pagamento per i debiti contratti da quest’ultima.

A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

La procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) tramite l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) non richiede il coinvolgimento diretto dell’organismo affiliante.

Per ottenere la personalità giuridica con questa procedura, l’A.S.D. deve rivolgersi direttamente a un notaio, che svolge un ruolo centrale nel processo. Il notaio, dopo aver redatto l’atto costitutivo e lo statuto (o il verbale dell’assemblea straordinaria in caso di A.S.D. già esistente), verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento della personalità giuridica.

Nel caso riguardi una A.S.D. che presenta istanza di iscrizione al RNASD, o che sia già iscritta a tale registro, comunque priva di personalità giuridica e che ne voglia fare richiesta, il sodalizio dovrà allegare all’istanza di iscrizione al RNASD il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale, ed entro 30 giorni dalla modifica i verbali che apportano modifiche statutarie con allegati gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che dovessero modificare la sede legale, se ente già operante.

Tra questi requisiti figura un patrimonio minimo di 10.000 euro.

Pertanto, le figure partecipanti a tale processo sono il Notaio e il Revisore dei Conti, laddove il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro; il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di stima, di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro, non anteriore a 120 giorni dall’atto. Il notaio sarà poi onerato a trasmettere l’atto costitutivo, o il verbale di assemblea, con lo statuto all’organismo sportivo a cui l’ente risulta affiliato.

Una volta effettuate queste verifiche, il notaio provvede a trasmettere l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, comprensiva di tutti gli allegati necessari, direttamente all’ufficio competente del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Dipartimento per lo Sport, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza e la regolarità, procede all’iscrizione dell’ente nel RNASD, attribuendo così la personalità giuridica all’associazione. Questa procedura semplificata elimina la necessità di passare attraverso l’organismo affiliante e riduce significativamente i tempi e la complessità del processo di acquisizione della personalità giuridica per le A.S.D.. È importante sottolineare che, nonostante l’organismo affiliante non sia direttamente coinvolto in questa procedura, l’affiliazione rimane comunque un requisito fondamentale per l’iscrizione al RNASD e per il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell’associazione.

Autore: Dott.ssa Valentina Di Renzo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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