La Certificazione Unica 2025 per l’anno 2024 per il lavoro autonomo sportivo: conferme e novità

L’Agenzia delle En­tra­te, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all’anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 3.2.2025 e 13.2.2025) e al­le informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:

  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), oppure entro il 31.3.2025 se riguardano esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, utilizzando il model­lo “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agen­­zia, dei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 e in funzione sostitutiva della dichiarazio­ne dei sostituti d’imposta (modello 770/2025);
  • utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il termine del 17.3.2025 (in quanto il giorno 16 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.

Le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’A­genzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025.


Codici reddituali “N”

In relazione ai lavoratori del settore sportivo, ai fini della compilazione del punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2025:

Per effetto della Riforma dello SPORT il codice “N” è stato declinato in quattro diversi codici:

N – le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

N1 (eliminata) – Sparisce questa causale che pertanto non potrà più essere utilizzata a decorrere dall’anno 2024

N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir) >>> da utilizzare per le prestazioni occasionali ex articolo 2222 c.c. erogate in ambito sportivo e soggette a ritenuta d’acconto 20%

N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);>>> da utilizzare per le prestazioni sportive dilettantistiche no P.IVA esenti da tassazione fino ad euro 15.000,00

Quindi bisognerà prestare particolare attenzione al codice da inserire nel modello, in colonna 1, rubricato “Causale”


La compilazione della colonna 6

Particolare attenzione anche quest’anno va posta nella compilazione della colonna 6 del quadro del lavoro autonomo.

Ricordiamo che i codici “più gettonati dono i seguenti:

  • codice 20: prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR per le quali l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo n. 36 del 2021, ha previsto la non concorrenza alla base imponibile di un importo complessivo annuo di euro 15.000,00 (da utilizzare generalmente per i collaboratori sportivi dilettantistici di ASD e di SSDRL per le prestazioni erogate con o senza P.IVA ma limitatamente ai primi 15.000,00 €)
  • codice 21: altri redditi non soggetti a ritenuta (da utilizzare generalmente per le prestazioni ricevute da contribuenti in regime dei Minini);
  • codice 22: redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (da utilizzare generalmente per le anticipazioni tipo bolli e le anticipazioni articolo 15);
  • codice 24: (eliminato) – Sparisce questo codice in quanto dal 2024 non è più da certificare la prestazione ricevuta dal contribuente forfetario, sia esso professionista o impresa individuale 

Compensi e indennità erogati ai “contribuenti forfetari” e ai “contribuenti minimi”

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. DLgs. “Adempimenti”), che ha inserito il co. 6-septies nell’art. 4 del DPR 322/98, a decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2025, non rientrano nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto, le quali devono essere indicate nei punti 4 e 7 della certificazione relativa al lavoro autonomo, inserendo nel punto 6 il nuovo codice “25” (per i contribuenti forfettari) o il nuovo codice “26” (per i contribuenti in regime di vantaggio).

Nella Certificazione unica 2025 è stato invece eliminato il precedente codice “24”, che riguardava i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all’art. 1 della L. 190/2014.

Autore: Dott.ssa Valentina Di Renzo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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